No, il datore di lavoro deve consegnare ogni mese il cedolino paga ad ogni lavoratore.
Infatti, la legge n. 4/1953 impone un preciso obbligo in capo al datore di lavoro di consegnare, all’atto della corresponsione della retribuzione, ai lavoratori dipendenti, con esclusione dei dirigenti, un prospetto di paga in cui devono essere indicati il nome, cognome e qualifica professionale del lavoratore, il periodo cui la retribuzione si riferisce, gli assegni familiari e tutti gli altri elementi che, comunque, compongono detta retribuzione, nonché, distintamente, le singole trattenute.
Tale prospetto paga deve portare la firma, sigla o timbro del datore di lavoro o di chi ne fa le veci.
Il prospetto di paga deve essere consegnato al lavoratore nel momento stesso in cui gli viene consegnata la retribuzione.
La violazione di detto obbligo comporta, per il datore di lavoro, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 900 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero a un periodo superiore a sei mesi la sanzione va da 600 a 3.600 euro (art. 5 della L. 4/1953 così come modificato dall’art. 22, comma 7, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151).
Pertanto, può provare ad inviare al suo datore di lavoro una richiesta scritta per ricevere tutti i cedolini paga arretrati e quelli futuri. Ove mai non dovesse adempiere, potrebbe scrivere all’Ispettorato del Lavoro per l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge.
Ci contatti per una consulenza più esaustiva. Avv. Domenico Casoria